Barriere architettoniche e accesso al garage
26 Marzo 2020
In tema di interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, devono comunque essere tenuti in considerazione gli artt. 1120 e 1121 c.c., essendo necessario accertarsi di non arrecare danno o limitare i diritti di nessuno dei condomini; nel caso di specie, le opere - lesive per estensione ed ampiezza del decoro architettonico dell'edificio, oltre che di difficilissima rimovibilità e idonee a rendere inservibile all'uso una consistente porzione del cortile condominiale e l'accesso ai garages – determinano come prevalente il diritto di proprietà sul corrispondente diritto della persona disabile di intervenire sull'edificio per abbattere le barriere architettoniche. |