Sul riparto dell'onere probatorio in materia di contributi consortili
16 Aprile 2020
Massima
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio conseguito dal contribuente, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Il caso
Il contribuente destinatario di una cartella esattoriale per il pagamento di contributi consortili proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il gravame proposto dallo stesso avverso la pronuncia di primo grado. Tra gli altri motivi posti a fondamento del ricorso in sede di legittimità, peculiare rilievo sul piano processuale assumono quelli mediante i quali il contribuente lamentava un'erronea applicazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, non essendo stato dimostrato uno specifico vantaggio tratto dai beni dello stesso per le opere eseguite dal Consorzio. La questione
La questione posta all'esame della S.C. è quella di precisare il riparto dell'onere della prova tra le parti qualora venga richiesto il pagamento di contributi consortili. La soluzione giuridica
La S.C. ripercorre – di qui l'interesse processuale della decisione – la propria giurisprudenza sulla problematica, in vero frequente, posta dai predetti motivi di ricorso. In primo luogo, la Corte di legittimità sottolinea che il contribuente non ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il piano di contribuenza ed il piano di classifica, sebbene incidenti, laddove abbiano incluso il bene di proprietà dello stesso nel relativo perimetro, su una propria posizione giuridica soggettiva. Difatti il pregiudizio concreto per il relativo diritto del contribuente sorge solo quando il Consorzio con la cartella esattoriale richiede il pagamento degli oneri consortili.
Pertanto, in sede di opposizione alla cartella in questione, il contribuente può spiegare le proprie deduzioni anche in ordine alla legittimità del piano di contribuenza e del piano di classifica. In particolare, come affermato da una giurisprudenza di legittimità pressocché consolidata, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti, che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. Tuttavia, qualora vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass., 18 aprile 2018, n. 9511).
In buona sostanza, se in linea generale, nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento emessa per contributi consortili, l'onere della prova, in omaggio all'art. 2697 c.c., sui fatti costitutivi della propria pretesa, comprensivi della sussistenza di specifici vantaggi delle opere eseguite per il fondo del contribuente, compete al Consorzio, si determina una sorta di inversione dello stesso nelle ipotesi in cui il bene dello stesso contribuente rientri tra quelli facenti parte del piano di classifica. In quest'ultima ipotesi, difatti, è il proprietario che si vede notificare la cartella esattoriale a dover dimostrare che, nonostante l'inclusione del proprio immobile nel perimetro di contribuenza, lo stesso non ha tratto alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. Venendo in rilievo quest'ultima fattispecie nel caso sottoposto alla propria attenzione, la S.C. ha quindi ritenuto legittima la decisione impugnata che aveva rigettato l'appello del contribuente il quale si era limitato, in modo generico, a contestare l'esistenza di vantaggi in favore del proprio fondo. Osservazioni
La decisione della Corte di legittimità è condivisibile nelle conclusioni alla quale la stessa perviene che si pongono nel solco di una giurisprudenza consolidata sul tema. Resta – e la motivazione in parte ridondante della pronuncia annotata, con passaggi non sempre coerenti, testimonia tale incertezza – il problema di declinare la portata concreta dei principi affermati. In vero, l'onere probatorio richiesto al contribuente il cui immobile sia ricompreso nel piano di classifica potrebbe apparire particolarmente difficile da assolvere, avendo ad oggetto circostanze negative, ossia l'insussistenza del presunto vantaggio tratto dalle opere eseguite dal Consorzio in via immediata e diretta sul proprio bene (v., nel senso che debba trattarsi di un vantaggio, inteso quale incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso, Cass., 10 settembre 2015, n. 17900, la quale, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'inerenza ad un fondo incluso nel perimetro consortile di alcune opere di elettrificazione e stradali, che andavano a beneficio complessivo dei fondi dell'area di indagine, nonché l'utilità di altre opere idrauliche, stante la preesistenza di canali lungo la strada comunale, nei quali defluivano già in precedenza le acque piovane).
Tuttavia, come più chiaramente sottolineato da altre recenti decisioni della S.C., la portata dell'inversione dell'onere probatorio (diabolico) a carico del proprietario del bene non ha un carattere così ampio, nel senso che se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, ai fini del "quantum" è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio (cfr. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26395).
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