La tempestiva comunicazione al condominio della domanda di mediazione determina l'effetto collegato all'osservanza dell'art. 1137 c.c.
19 Giugno 2020
Massima
La domanda di mediazione produce l'effetto di impedire la decadenza dalla facoltà del condomino di esercitare l'impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c. soltanto dal momento della comunicazione al condominio della stessa e della data del primo incontro di mediazione, fissata dall'organismo di mediazione, la cui mancata osservanza, determina l'inammissibilità dell'impugnativa. Il caso
La quaestio juris decisa dalla Corte d'Appello di Milano riguarda la decadenza dichiarata dal giudice di prime cure dalla proposizione dell'impugnativa di alcune delibere assembleari condominiali - per la loro asserita nullità e/o annullabilità, in quanto assunte senza che tutti i condomini, e nello specifico l'istante, fossero stati convocati in occasione delle stesse assemblee - non avendo fornito la prova che la domanda di mediazione proposta ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n.28/2010, nonché la convocazione per la seduta fissata dall'organismo di mediazione, fossero state comunicate entro il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c. La questione
La domanda di mediazione produce l'effetto di impedire la decadenza dalla facoltà di esercitare l'impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c. solo dal momento della comunicazione della stessa e della data del primo incontro di mediazione, fissata dall'organismo di mediazione? La soluzione giuridica
La Corte milanese rigetta l'appello, attesa la sua totale infondatezza. Infatti, ai fini della tempestività della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. n.28/2010, quel che conta è la comunicazione a controparte della avvenuta presentazione della domanda e della data di convocazione dinanzi all'organismo di mediazione, in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.28/2010 non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra od alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, comma 2, c.c. La Corte territoriale rileva, altresì, che tale carenza probatoria non può ritenersi suscettibile di sanatoria attraverso la nuova produzione documentale effettuata in sede di proposizione dell'appello, a ciò ostandovi il disposto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. Osservazioni
L'appello viene rigettato per la mancata osservanza nel rispetto del termine stabilito dall'art. 1137 c.c. dell'onere di comunicare l'avvenuta presentazione della domanda di mediazione di cui è gravata unicamente la stessa parte che l'ha presentata, non l'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione dell'art. 5, d.lgs. n.28/2010, che collega l'effetto interruttivo della prescrizione - o per quanto attiene alla fattispecie scrutinata nella pronuncia in epigrafe, impeditivo della decadenza - al momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione. L'art. 5, comma 6, d.lgs. n.28/2010 prevede, infatti, che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 dello stesso d.lgs. n. 28/2010 presso la segreteria dell'organismo. Il giudice distrettuale meneghino sposa la tesi fondata sulla lettura testuale dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n.28/2010 (in senso conforme, v. Trib. Parma 22 maggio 2017;Trib. Palermo 18 settembre 2015) , che tuttavia, non sembra condivisa da una parte della giurisprudenza di merito (App. Brescia 30 luglio 2018), la quale, da un lato, ritiene che la normativa richiamata debba essere letta in senso costituzionalmente orientato, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., in modo che il ricorso alla mediazione non debba ostacolare o vanificare la tutela dei diritti dei cittadini nella naturale sede giurisdizionale, e, dall'altro, osserva che debba altresì tenersi conto della normativa comunitaria, in particolare dell'art. 8 direttiva 2008/52/CE, intitolato effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza, laddove dispone che gli Stati membri provvedano affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti termini di prescrizione o decadenza. Argomentando diversamente, l'interpretazione letterale dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 porterebbe il condomino che intende impugnare una delibera assembleare, ad adire nei trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c., sia il Tribunale che a presentare la domanda di mediazione, per non dover incorrere nella decadenza per fatto estraneo alla propria sfera organizzativa, dato che una volta che ha presentato la domanda di mediazione la comunicazione della stessa demandata all'organismo deputato, ed un ritardo nell'esecuzione di tale incombente, non potrebbe essere in alcun modo evitato dall'interessato. Secondo quest'ultima tesi giurisprudenziale, l'unica interpretazione possibile sarebbe quindi quella diversa, che realizza un bilanciamento degli interessi delle parti, secondo cui, il soggetto onerato dell'obbligo di iniziare il procedimento di mediazione deve presentare la domanda, e, tale attività segna il momento nel quale valutare se è stato rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. (App. Brescia 30 luglio 2018, cit.). A diversa conclusione, si perviene, invece, qualora l'impugnazione della delibera assembleare del condominio precede e non segua l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 6,del d.lgs. n.28/2010, perché in tale ipotesi, si è ritenuto che il deposito del ricorso in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 c.c. è idoneo ad evitare la decadenza comminata da tale norma, a nulla rilevando che la comunicazione al condominio della domanda di mediazione, presentata entro lo stesso termine, sia intervenuta oltre la predetta data, dovendosi escludere che in tale fattispecie trovi applicazione il meccanismo stabilito dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n.28/2010, trattandosi di disposizione che non incide sulla tempestività della domanda presentata nel rispetto dei trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti o dalla data della comunicazione della stessa deliberazione per gli assenti (Trib. Catania 13 dicembre 2017). Ciò premesso, va opportunamente precisata la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito in ordine agli effetti derivanti dalla presentazione della domanda di mediazione, se idonei a determinare l'interruzione od una mera sospensione del termine perentorio di impugnazione stabilito dall'art. 1137 c.c., che riprenderebbe a decorrere, per il tempo residuo, dalla conclusione dal procedimento, essendo indubbio che la perentorietà del termine stabilito dall'art. 1137 c.c. comporta in caso di sua inosservanza, la decadenza dal potere di impugnazione della delibera condominiale. A parere di una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Monza 12 gennaio 2016; contra v. Trib. Palermo 18 settembre 205, cit., laddove afferma invece che il termine di trenta giorni per l'impugnazione di delibere assembleari viene sospeso durante il tentativo di mediazione), la formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5, d.lgs. n.28/2010 - impedisce la decadenza - individua un nuovo termine di decorrenza in caso di fallimento della mediazione, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11, d.lgs. n. 28/2010 (v. anche Cass. S.U. n. 17781/2013, laddove evidenzia la nuova ed integrale decorrenza del termine decadenziale a seguito dell'infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione). Nello stesso senso, si pone altra pronuncia di merito (Trib. Milano 2 dicembre 2016), laddove si è affermato chiaramente che il procedimento di mediazione, interrompe il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. di trenta giorni per l'impugnazione della delibera assembleare, che pertanto riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010, a fare data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione. Amendolagine, L'impugnazione della delibera condominiale è tempestiva se rispetta il termine previsto dall'art. 1137 c.c., in Condominioelocazione.it; Cariglia, Aspetti processuali della nuova disciplina del condominio, inNuove leggi civili comm., 2013, 965 Celeste - Salciarini, La mediazione obbligatoria nel condominio, Milano, 2012 Scalettaris, Mediazione e impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, in Arch. loc. e cond., 2019, 127 Tedeschi, La decadenza dall'impugnazione della delibera è impedita con il deposito della domanda di mediazione presso il competente organismo, in Condominioelocazione.it |