Il segretario dell'assemblea condominiale non puo' … contraddire se stesso attraverso la riproduzione fonografica

21 Settembre 2020

Il Tribunale di Roma si pronuncia su un caso decisamente peculiare, statuendo in ordine all'impugnativa di de-libera promossa da un condomino, che ha svolto funzioni di segretario nell'assemblea oggetto di causa, sull'assunto che quanto risultante dal verbale - da costui redatto - sia difforme da quanto risulta dalla registra-zione audio che egli stesso ha eseguito della riunione. In particolare, l'attore lamenta che, a differenza di quan-to risultante dalla verbalizzazione, l'assemblea non avrebbe dato mandato all'amministratore di costituirsi in al-tra causa di impugnativa dell'approvazione del consuntivo, promossa da quello stesso condomino...
Massima

Il verbale dell'assemblea di condominio, ove sottoscritto dal presidente e dal segretario senza riserve o contestazioni, costituisce attestazione circa la volontà manifestata dall'organo collegiale, senza possibilità che il condomino, che ha svolto le funzioni di segretario ed ha redatto il verbale, sia ammesso a dimostrare il contrario mediante la registrazione audio della seduta, elemento che - ove contestato dal convenuto quanto al contenuto e alla rispondenza alla conversazione catturata - cessa di avere rilevanza probatoria.

Il caso

Un condomino impugna la delibera dell'assemblea con la quale l'organo collegiale aveva deciso di resistere ad una causa da lui stesso promossa, affermando che dalla registrazione audio della seduta, da costui effettuata nel mentre svolgeva anche le funzioni di segretario estensore del verbale, sarebbe risultata diversa volontà e che, inoltre, la delibera (assunta nella stessa sede) che approvava il consuntivo di quell'esercizio doveva ritenersi nulla nella parte in cui gli attribuiva le spese di lite liquidate dal giudice in una precedente causa, in cui era risultato soccombente, poiché sfuggirebbe al potere della assemblea deliberare su poste individuali.

Il Condominio si costituiva contestando il tenore della registrazione effettuata e rilevando come il contenuto del file audio non corrispondesse a quanto effettivamente discusso e deliberato.

La questione

La questione affrontata dal Tribunale è certamente singolare ed appare interessante, laddove evidenzia il contrasto sussistente fra la condotta di un soggetto che svolge funzione di segretario, provvedendo alla stesura e sottoscrizione del verbale che attesta quanto accaduto nella riunione e, successivamente, impugna la delibera affermando che sarebbe in realtà accaduto qualcosa di diverso da quanto lui stesso ha verbalizzato.

L'altro aspetto sollevato dal condomino, ossia l'insussistenza del potere dell'assemblea di imputare ai singoli spese personali, appare certamente fondata in astratto, poiché l'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c. ha ben chiari limiti di competenza, che vedono i propri confini in decisioni che attengano alla gestione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, senza poter invece statuire su spese individuali; tuttavia, il principio, fondato in diritto, è erroneamente richiamato con riferimento alle spese di lite liquidate dal Tribunale a carico di quel condomino, risultato soccombente in una precedente causa e che l'amministratore, ai sensi dell'art. 1130-bis c.c., per mere ragioni di evidenza contabile, ha appostato nel consuntivo.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale, dapprima, affronta nel merito la valenza sostanziale della condotta tenuta in assemblea dall'attore, salvo poi affermare repentinamente che costui deve inoltre ritenersi privo di interesse ad impugnare, poichè carente di legittimazione a partecipare al voto assembleare in quanto in conflitto di interessi, posto che l'assemblea era chiamata a deliberare la costituzione in procedimento giudiziario da lui stesso promosso e relativo all'impugnazione di un precedente consuntivo.

Nel merito, il giudice valorizza la valenza probatoria del verbale di assemblea, redatto senza contestazioni da colui che in causa pretende di provare il contrario di ciò che lui stesso ha attestato per iscritto, sottoscrivendolo senza sollevare contestazioni e senza riconoscere in giudizio di aver attestato il falso, valenza probatoria che resiste agli elementi portati dalla registrazione, inidonea - a fronte delle contestazioni avversarie sul tenore dell'audio - ad attestare ex art 2712 c.c. che la portata della delibera effettivamente assunta si discostasse da quanto verbalizzato.

Il Tribunale evidenzia, infine, come l'imputare a consuntivo, nelle spese individuali, le competenze di lite liquidate dal giudice a carico del quel condomino, risultato soccombente in altra causa contro il condominio, non costituisca esercizio arbitrario di un inesistente potere impositivo sulla sfera giuridica del singolo, ma mera operazione ricognitiva di natura contabile.

Osservazioni

Il Tribunale capitolino rende una pronuncia estremamente sintetica, in cui accorpa diversi spunti motivazionali e che desta qualche perplessità nella graduazione dell'iter argomentativo, anche se gli esiti di merito paiono condivisibili, almeno per quel poco in fatto che trapela dalla motivazione.

Anche a non voler rilevare che l'amministratore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1130 e 1131 c.c., è legittimato a costituirsi nella causa di impugnativa di delibera senza alcuna necessità di preventivo assenso assembleare, laddove costui intenda sottoporre l'iniziativa al vaglio assembleare e, pertanto, l'organo collegiale sia chiamato a deliberare sul punto, non può non rilevarsi come la sintetica motivazione del provvedimento paia porsi in contrasto con il più recente indirizzo di legittimità (Cass.civ., sez. VI/II, 25 gennaio 2018, n. 1853) e di merito (anche di quello stesso ufficio giudiziario, Trib. Roma 12 marzo 2019, n. 5363) in tema di conflitto di interessi; la giurisprudenza, a tal proposito, ha evidenziato come la disciplina dettata dall'art. 1136 c.c., in tema di costituzione dell'assemblea e di espressione del voto da parte dei condomini, sia inderogabile e preveda espressamente la partecipazione di tutti i condomini, di talchè anche colui che si trovi in conflitto di interessi dovrà essere convocato e potrà votare (essendo sua facoltà, e non obbligo, astenersi, Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19131); sarà poi onere del soggetto che intende impugnare la delibera provare che quel voto è, da un lato, volto a sviare la decisione dall'interesse collettivo per ascriverla a fini individuali e, dall'altro, che l'espressione di quel voto incide in maniera determinante sulla esistenza del deliberato (ovvero che, senza l'apporto del voto in conflitto, non si sarebbe raggiunta una idonea maggioranza).

Dalla laconica espressione del giudice romano non emerge se il Condominio abbia svolto tale tesi difensiva né pare potersi individuare un percorso logico-argomentativo conforme agli orientamenti di legittimità, mentre sembra emergere più un rilievo officioso sulla legittimazione dell'attore a partecipare al voto e sulla esistenza, data per presunta, del conflitto rilevante, dalla quale si fa derivare - con un altrettanto sintetico sillogismo - un difetto di interesse ad agire (che quale condizione dell'azione, è invece certamente rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3991).

In realtà, nonostante l'eventuale sussistenza di conflitto, legittimamente o meno eccepito o rilevato, parrebbe doversi riconoscere anche al condomino portatore di istanze in contrasto con quelle collettivo l'interesse ad agire ex art 100 c.p.c., poiché costui avrebbe comunque un evidente e rilevante interesse a far dichiarare l'illegittimità di una delibera (laddove effettivamente risultasse una divergenza fra quanto verbalizzato e quanto deliberato) che gli reca nocumento.

Peraltro, argomentando dai principi generali espressi da Cass. civ., sez.un., 20 febbraio 2007, n. 3840, seppur relativi a questioni preliminari di competenza, ove il giudice ritenesse davvero sussistente il difetto ex art 100 c.p.c. dovrebbe plausibilmente decidere in rito senza esaminare il merito, tanto che si è rilevato come quella parte di motivazione sia da considerare svolta ad abundantiam (sì che la parte soccombente non ha né l'onere né l'interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito; Cass.civ., sez. II, 10 marzo 2020, n. 6735; Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019, n. 21514).

Quanto al merito, e alla ammissibilità della registrazione audio, si è poi osservato in giurisprudenza che si tratta di attività non astrattamente vietata e che non richiede il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea, purchè sia palese e non venga divulgata a terzi: tale condotta non viola il diritto alla segretezza, posto che il contenuto della stessa viene appreso solo da chi legittimamente assiste alla riunione (Trib. Roma 3 luglio 2018; Cass. pen.,sez.un., 28 maggio 2003, n. 36747).

Si è, poi, costantemente osservato, da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. civ., sez. VI/II, 11 agosto 2017, n. 20071; Trib. Massa 5 novembre 2018), che il verbale di assemblea condominiale non è atto a cui si deve riconoscere fede privilegiata, di talchè il documento attesta quanto avvenuto durante la riunione, ma è consentito a ciascun condomino dare prova contraria, con qualunque mezzo.

Nella vicenda de qua, appare qualificante, che il giudice correttamente evidenzia nell'apprezzamento dei diversi oneri probatori che competono all'attore e al convenuto, la circostanza non secondaria che l'attore, onerato ex art. 2697, comma 1, c.c. di dar prova della divergenza fra quanto accaduto realmente e quanto attestato dal verbale, sia lo stesso soggetto che ha dato luogo a quella verbalizzazione, sottoscrivendola senza avanzare contestazioni e senza dar espressamente atto - nel giudizio di impugnativa - di aver in quella sede attestato il falso. Risulta inoltre che il documento sia stato letto ai presenti e siglato anche dal presidente, senza alcuna contestazione.

Appare significativo, inoltre, quanto evidenziato dal Tribunale circa la generica riserva di verifica che risulterebbe avanzata dal segretario in sede di sottoscrizione del documento: pur essendosi affermato talvolta (Cass.civ., sez. II, 31 marzo 2015, n. 6552) che il verbale non debba necessariamente essere predisposto in sede assembleare, potendosi redigere anche successivamente, la circostanza che l'attore avesse invece verbalizzato ciò che stava accadendo di fronte a lui e di cui aveva diretta e immediata percezione sensoriale - senza espressamente dare atto di aver attestato il falso o di non aver percepito taluni passaggi - vale ad escludere la possibilità di qualunque successiva verifica

Le modalità di redazione del verbale e l'attestazione della sua lettura all'organo collegiale sono circostanze che, se non valgono a mutare la fede del documento, consentono tuttavia al giudice capitolino di attribuire particolare rilevanza - nell'esercizio del potere previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.c. - a tali dati fattuali e alla portata dell'onere che incombe a colui che intenda contestare la rispondenza del verbale a quanto effettivamente accaduto e deliberato.

In tal senso, la registrazione fonografica di una conversazione costituisce, a mente dell'art. 2712 c.c. e al pari delle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e, in genere, di ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, una c.d. prova costituita (Trib. Forlì 3 febbraio 2020, n. 86), solo laddove non sussista contestazione da parte del soggetto contro cui tale elemento di prova si vuol far valere.

Si è, infatti, reiteratamente affermato in giurisprudenza che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche - alle quali vanno ricondotte anche le registrazioni audio - è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte, che dovrà ammettere e che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte che intende giovarsene: ne consegue che le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute (Cass.civ., sez. II, 9 gennaio 2019, n. 313; Cass.civ., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 1250).

L'eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private (Cass.civ., sez.lav., 18 dicembre 1998, n. 12715)

Dalla sinteticissima motivazione del giudice romano, è dato desumere che il convenuto ha sollevato contestazioni precise e circostanziate, anche se il Tribunale non le evidenzia espressamente, dalle quali emergerebbe che quanto registrato risulta inidoneo a dimostrare eventi diversi da quanto verbalizzato: dunque l'attore, sostanzialmente, non ha assolto dall'onere che al medesimo incombeva ex art. 2697, comma 1, c.c.

Quanto al rigetto della censura relativa all'imputazione delle spese individuali, il giudice si conforma ai precedenti di legittimità, che hanno ritenuto lecito l'intervento ricognitivo dell'assemblea a fronte di spese liquidate in via giudiziale dal giudice (Cass.civ., sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 751); deve invece ritenersi affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, nullità che a mente dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere anche dal condomino che abbia partecipato alla assemblea ed espresso voto favorevole, salvo che a tale voto debba essere riconosciuta valenza di riconoscimento di una sua obbligazione (Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696).

Guida all'approfondimento

Terzago, Il condominio, Milano,2015, 293;

Triola, L'assemblea di condominio, Milano, 2006, 209;

Scarpa, Il voto del condomino in conflitto di interessi, in Giust. civ, 2015, fasc. 4;

Celeste, L'amministratore e l'assemblea, a cura di Celeste e Scarpa, Milano, 2014, 264;

Satta, Interesse ad agire e legittimazione, in Foro it., 1954, VIII, 169.

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