Sopravvenuto, urgente e impreveduto bisogno del comodante può comportare estinzione del comodato di un immobile?

Redazione scientifica
28 Dicembre 2020

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire...

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante; tuttavia laddove non sussista prole e il nucleo familiare composto dai soli coniugi si sia sciolto, ben si può ritenere che le esigenze sottese al comodato siano cessate e che sia, pertanto, maturata la condizione finale ex art 1809 comma 2 c.c., senza dunque che debba necessariamente essere sussistente l'esigenza improvvisa ed imprevedibile del comodante.

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