Sì all'indennità per l'occupazione dell'immobile  fino all' effettiva restituzione dell' azienda

Redazione scientifica
05 Marzo 2021

L' inadempimento contrattuale dell'affittuaria protrattosi per oltre un anno comporta la risoluzione del contratto, e, nel caso di specie, anche la corresponsione dell' indennità per l' occupazione ex art. 1591 c.c. per violazione dell' obbligo di restituzione dell'azienda alla scadenza del termine

Deve considerarsi risolto il contratto d'affitto per inadempimento contrattuale dell'affittuaria protrattosi per oltre un anno (art. 1455 c.c.), inoltre nel caso di specie, la violazione da parte dell'affittuario dell' obbligo di restituzione all' affittante dell' azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell' art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell' affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull' affitto l' art. 1591 c.c.. E' quindi fondata la domanda di corresponsione, fino all' effettiva restituzione dell' azienda, dell' indennità per l' occupazione ex art. 1591 c.c., oltre agli interessi di mora.

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