L'azione in surroga dell'assicurazione: la prova della titolarità del diritto
09 Marzo 2021
Massima
La quietanza, da sola, è sufficiente a provare il diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., dell'assicuratore nei diritti del mittente, sorti dal contratto di trasporto, qualora essa includa, oltre alla dichiarazione di quietanza dell'assicurato, elementi sufficienti a individuare il danno risarcito, oltre che il contratto di assicurazione in virtù del quale il diritto di surroga viene esercitato. Solo in presenza di tali elementi identificativi, non è necessaria anche la produzione di ulteriore documentazione probatoria del pagamento dell'indennizzo. Il caso
L'assicuratore che garantisce il rischio di diverse società per il trasporto merce in Italia e all'estero da effettuarsi entro un lasso temporale di 12 mesi, dopo aver indennizzato il suo assicurato, propone azione in surroga ex art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile. Il Tribunale respinge la domanda proposta dall'assicuratore, in quanto non è stata fornita la prova della sussistenza della titolarità del diritto. La questione
I presupposti per la domanda in surroga dell'assicuratore ex art. 1916 c.c. e la valenza dell'atto di quietanza. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale esordisce chiarendo come sia onere dell'assicurazione provare la titolarità del diritto all'azione in surroga. Nel valutare la documentazione versata in causa al fine di dare prova del vantato diritto di credito, il Giudice osserva che: la polizza è stata stipulata non per il rischio di un preciso trasporto, ma per un numero indeterminato di trasporti, purché eseguiti in un lasso temporale di dodici mesi dal perfezionamento del contratto; i committenti dei trasporti possono essere una delle nove società del gruppo costituito dalla stipulante oltre a quest'ultima; l'atto di quietanza firmato dall'assicurata fa riferimento alla polizza ma non al trasporto per cui è causa; la prova del pagamento dell'indennizzo è fornita con un documento interno di autorizzazione al pagamento all'assicurato in relazione alla polizza stipulata, senza indicazione del trasporto; l'atto di quietanza riporta il nome dell'assicurato e il numero di polizza e non il trasporto per cui è causa; la corrispondenza tra l'attrice e la convenuta concerne richieste di pagamento collegate all'indennizzo erogato a favore dell'assicurato senza ulteriore indicazione. Al termine dell'enunciazione delle prove proposte dall'assicuratore, il Tribunale rileva come risulti evidente che l'attrice non abbia depositato alcun documento che provi il pagamento di un indennizzo relativo al trasporto di cui è causa. In particolare, per quanto riguarda l'atto di quietanza prodotto, l'estensore del provvedimento oggetto del presente commento evidenzia come questo possa essere idoneo a provare il diritto dell'assicuratore solo qualora esso includa oltre alla dichiarazione di quietanza dell'assicurato, elementi sufficienti a individuare il danno risarcito, oltre che il contratto di assicurazione in virtù del quale il diritto di surroga viene esercitato. Il Giudice, inoltre, rileva l'inutilità dell'indicazione del numero di sinistro in quietanza, ove non sia possibile stabilire se tale pratica corrisponda all'evento per cui è causa. Nell'impossibilità di collegare l'indennizzo al trasporto oggetto del giudizio, il Tribunale ritiene che non sia provato il diritto dell'assicuratore a ripetere le somme indennizzate dal terzo responsabile. Osservazioni
La sentenza qui commentata è particolarmente interessante in quanto affronta il tema della prova nell'ambito dell'azione in surroga esperita dall'assicuratore ex art. 1916 c.c.. Spesso, infatti, in detti contenziosi, si tende a sottovalutare ovvero a gestire con una certa superficialità l'aspetto della prova che riguarda la sussistenza di un pagamento di un indennizzo e di un collegato contratto di assicurazione. Sappiamo che il nostro ordinamento prevede il diritto dell'assicuratore di sostituirsi al proprio assicurato nei diritti risarcitori verso il terzo responsabile, per recuperare le somme erogate a titolo di indennizzo (art. 1916 c.c.). La natura del diritto di surrogazione/sostituzione è inquadrabile nella successione a titolo particolare dell'assicuratore nel credito dell'assicurato, realizzante una forma particolare di successione nel credito, con esclusione di qualsiasi automatismo (Cass. civ., sez. un., n. 8620/2015; idem, Sez. VI civ., 18 ottobre 2019 n. 26647). L'operatività della surrogazione è condizionata dal presupposto di un pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore in dipendenza di un valido ed efficace contratto assicurativo (Trib. Vicenza 23 novembre 2016), oltre che della comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile della volontà di surrogarsi all'assicurato Per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo in forza di valido contratto assicurativo, il Tribunale deve accertare che l'assicurato sia titolare di un diritto di credito nei confronti di un terzo, in conseguenza di un fatto illecito o di un inadempimento di quest'ultimo, e che il conseguente danno debba rientrare nell'oggetto della copertura assicurativa. In mancanza delle predette condizioni, non sorge l'obbligo dell'assicuratore di erogare l'indennizzo e quindi neppure il conseguente diritto alla surroga ex art. 1916 c.c. (Cass., n. 20901/2013). Ma il Giudice designato dovrà anche accertare il corretto pagamento da parte dell'assicuratore, nel senso che si dovrà verificare se il diritto al quale questi si surroga sussiste e in quali termini. Sotto un profilo pratico è come se la causa venisse proposta dall'assicurato/danneggiato contro il terzo responsabile. Pertanto, l'assicuratore che si “sostituisce” al danneggiato, deve provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito/inadempimento, oltre che il collegamento causale tra questi e il preteso danno (Cass, sent. n. 26647/2019). L'eventuale danno, inoltre, andrà diminuito anche in considerazione del possibile concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass., n. 1834/2018). La pretesa dell'assicuratore, quindi, a prescindere dalla somma che ha erogato a titolo d'indennizzo, non potrà superare l'effettivo importo che il responsabile avrebbe dovuto corrispondere al danneggiato/assicurato. Il secondo presupposto, concerne la comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile dell'intenzione di surrogarsi, necessaria in conseguenza della non automaticità dell'acquisizione del diritto di surroga per il sol fatto dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo (Cass. civ. sez. un., n. 8620/2015). Il perfezionamento della comunicazione al terzo, comporta il subingresso dell'assicuratore nella posizione dell'assicurato, con la conseguente perdita, da parte di quest'ultimo, della legittimazione ad agire per far valere i suoi diritti verso il responsabile, se non per l'eventuale parte di danno residua in quanto non oggetto dell'indennizzo assicurativo (Cass., sent. n. 18016/2018). La comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile ha anche una valenza interruttiva della prescrizione del diritto dell'assicuratore all'azione in surroga dell'assicurato (Cass., sent. n. 11457/2007). È bene precisare che stante il subentro dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, rimane applicabile il termine prescrizionale previsto dalla legge con riguardo al diritto fatto valere nei confronti del responsabile del fatto illecito e dell'inadempimento (Cass. civ., sent. 5 marzo 2019 n. 6320; anche il dies a quo, pertanto, inizierà a decorrere dal fatto illecito/inadempimento e non dal pagamento dell'indennizzo. Non trova applicazione, di conseguenza, l'art. 2952 c.c. riguardante i rapporti assicurativi (Cass., sent. n. 4347/2009). La comunicazione ha effetto solo se è stata fatta dopo l'avvenuto pagamento dell'indennità. Il terzo responsabile, non essendo parte del contratto assicurativo, non può far valere le eccezioni collegate al contratto di assicurazione; essendo, peraltro, legittimato ad eccepire la carenza dei presupposti dell'azione surrogatoria, può certamente contestare la nullità del contratto, l'inesistenza del rischio o l'errato pagamento a persona non legittimata (Cass., n. 20901/2013; n. 5668/2010). Appare, altresì, utile osservare come il comma 3 dell'art. 1916 c.c. disponga che l'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Tornando al caso di specie, pertanto, non sussistendo elementi che provassero l'avvenuto indennizzo in conseguenza del fatto illecito/inadempimento al quale avrebbe dovuto essere collegato il diritto risarcitorio dell'assicurato al quale l'assicuratore si è surrogato, non poteva che conseguire il rigetto della domanda attorea. Riferimenti
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