Ancora sull'esenzione IMU per l'abitazione principale nel caso di coniugi residenti in comuni diversi
22 Aprile 2021
Massima
In tema ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato, ma occorre che in tale immobile si realizzi anche la coabitazione tra i coniugi, poiché ciò che assume rilevanza ai fini dell'esenzione è la residenza della famiglia e non dei singoli coniugi. In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. Il caso
Il caso riguarda due coniugi, residenti in due diversi comuni, che si vedevano raggiunti da un atto di accertamento ICI per l'anno 2010 attraverso il quale veniva disconosciuta l'esenzione prevista per la prima casa, poiché essendo diversa la residenza dei due coniugi, non poteva dirsi che il nucleo familiare dimorasse nell'abitazione per la quale era richiesta l'esenzione. La contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla C.T.P. di Chieti. La sentenza veniva successivamente impugnata dalla società addetta alla riscossione dei tributi per conto del comune, ma la C.T.R. per l'Abruzzo respingeva l'impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado. La società ricorreva allora per Cassazione, per avere la C.T.R. illegittimamente ritenuto che la contribuente avesse diritto all'esenzione ICI per l'abitazione principale. La Corte dichiarava il ricorso fondato cassando con rinvio la sentenza impugnata. La questione
La pronuncia in commento trae origine da una controversia in materia ICI, ma risulta rilevante anche ai fini IMU nella misura in cui riafferma con forza alcuni principi di diritto enunciati con riguardo a tale ultima imposta e relativi all'interpretazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011. La questione giuridica in materia IMU sottesa alla decisione ruota, dunque, attorno all'interpretazione del concetto di nucleo familiare richiamato dal suddetto art. 13 nella parte in cui prevede che “per abitazione principale si intende l'immobile […] nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
La soluzione offerta dalla Corte, nella misura in cui nega il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale ad entrambi i coniugi residenti in comuni diversi, genera diverse problematiche giuridiche. Innanzitutto, si finisce per riservare un trattamento agevolato ai coniugi ingiustificatamente residenti in immobili diversi dello stesso comune, 3 riconoscendo, in tal caso, l'esenzione ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, ed un trattamento deteriore ai coniugi che giustificatamente risiedono in comuni diversi, negando ad entrambi il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale. Sotto questo punto di vista, laddove si accolga l'interpretazione della Corte, è lecito dubitare della costituzionalità della citata norma in relazione all'art. 3 Cost.
L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte genera, inoltre, ulteriori disparità di trattamento tra coppie civilmente unite in matrimonio e coppie non sposate. Verrebbero, infatti, penalizzate le prime rispetto alle coppie non sposate e non aventi residenza in un unico immobile (nello stesso o in diverso comune). Non pare, infatti, ci si possa spingere al punto di negare ad uno o ad entrambi i soggetti non sposati di fruire dell'esenzione IMU su ciascuno degli immobili di rispettiva proprietà in cui gli stessi risultano residenti, anche nel caso in cui i due coabitino, di fatto, in uno solo degli immobili. Le medesime considerazioni sono, peraltro, applicabili anche al caso di coniugi separati di fatto. Le soluzioni giuridiche
In merito alla fattispecie concreta, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini ICI, per poter fruire dell'esenzione prevista per l'abitazione principale è necessario che nell'immobile per il quale è richiesta l'esenzione si realizzi la coabitazione tra i coniugi, non essendo sufficiente la residenza del coniuge nel comune nel quale è sito l'immobile. Con riferimento alla disciplina IMU, sulla base di un'interpretazione restrittiva e letterale della norma di cui all'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 e inserendosi nel solco tracciato dalle ordinanze nn. 20130/2020 e 4166/2020, la Corte conferma che, al fine di poter fruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, è necessario che si verifichino congiuntamente due condizioni, ovvero che il possessore e il suo nucleo familiare, necessariamente composto da marito e moglie, dimorino 4 (coabitino) stabilmente in tale immobile e che vi risiedano anagraficamente. Ragionando a contrario se ne deduce che, nel caso di coniugi residenti in comuni diversi, l'esenzione per l'abitazione principale non spetti né all'uno né all'altro coniuge, poiché in tal caso non si verificherebbero congiuntamente le condizioni di cui sopra. È evidente come i giudici della Suprema Corte fondino il proprio convincimento sulla base di una nozione innovativa di “nucleo familiare” che, ai fini dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, deve essere necessariamente “unico”, composto dai due coniugi, residenti e dimoranti nell'unico immobile per il quale si chiede l'esenzione. Sul punto, non può tacersi come alla base vi sia una carenza della normativa tributaria che, ai fini fiscali, differenzia la nozione di nucleo familiare a seconda dei casi e dei singoli interessi di volta in volta perseguiti, anziché definirla in via generale (v. Corte Cost., n. 54/2020). Tuttavia, a differenza di quanto avviene nell'ambito di altre discipline, non risulta precisata la nozione di “nucleo familiare” ai fini IMU. Senz'altro la Corte non ha fatto propria la tradizionale nozione di nucleo familiare coincidente con quella di famiglia anagrafica di cui all'art. 4, d.P.R. n. 223/1989, cioè come l'”insieme di persone legate da vincoli di matrimonio […] coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. Interpretando a contrario l'art. 4, d.P.R. n. 223/89 se ne deduce, infatti, che, nel caso di coniugi residenti in comuni diversi e, quindi, non coabitanti, risulterebbero integrate le condizioni per dirsi sussistenti due famiglie anagrafiche, e quindi, due nuclei familiari distinti, anche unipersonali, aventi in quanto tali entrambi diritto all'esenzione su ciascun immobile occupato a titolo di dimora abituale e residenza anagrafica. E' evidente come non sia stata accolta neanche la nozione di nucleo familiare di cui ai fini ISEE, la quale considera come facenti parte dello stesso nucleo familiare anche i coniugi aventi residenze diverse. Osservazioni
Non ci si sente di aderire all'interpretazione fornita dalla Corte e si ritiene che ai fini dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, l'unica interpretazione che si possa attribuire al concetto di “nucleo familiare” di cui all'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 sia la prima tra quelle delineate, ovvero di affermare, nel caso di residenza dei coniugi in due comuni diversi, l'esistenza di due nuclei familiari aventi, in quanto tali, entrambi diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale. Andrebbe, pertanto, riconosciuta l'esenzione ad entrambi i coniugi residenti in comuni diversi, a ciascuno sull'immobile occupato a titolo di dimora. D'altra parte, che questa sia l'unica interpretazione possibile, è confermato dallo stesso art. 13 co. 2 laddove, riferendosi al caso di coniugi aventi residenza in immobili diversi dello stesso comune, afferma testualmente che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale […] in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. In tal caso, infatti, a mente del richiamato art. 4, non potrebbero dirsi sussistenti due nuclei familiari diversi, ma un solo un nucleo familiare, in considerazione della dimora abituale e della residenza dei due coniugi nello stesso comune, per cui risulta giustificato il riconoscimento dell'esenzione sull'abitazione principale ad un solo dei coniugi. In ogni caso, a prescindere dalla nozione di nucleo familiare prescelta, dalla littera legis dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 risulta evidente come il legislatore abbia voluto espressamente negare ad entrambi i coniugi il beneficio dell'esenzione IMU sull'abitazione principale solo nel caso in cui questi risiedono in immobili diversi sullo stesso territorio comunale, ritenendo tale comportamento potenzialmente elusivo, riconoscendo però, in tal caso, l'esenzione ad uno solo di essi.
È, forse, proprio tale ultimo dato normativo che la Corte ha omesso clamorosamente di considerare nella misura in cui, con l'interpretazione 6 fornita, non riconosce, di fatto, a nessuno dei due coniugi residenti in comuni diversi di poter fruire dell'esenzione IMU sull'abitazione principale. V'è di più.
Se in generale può ritenersi elusivo il comportamento dei coniugi che stabiliscono la residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, non può affermarsi con altrettanta certezza che lo sia anche quello di due coniugi che abbiano fissato la residenza in comuni diversi. Detta ultima circostanza potrebbe essere, infatti, giustificata da una serie di motivazioni, principalmente di carattere lavorativo. Negare, tout court, al coniuge residente in un comune diverso di beneficiare dell'esenzione IMU, senza neanche offrirgli la possibilità di dimostrare che il trasferimento della residenza sia suffragato da valide ragioni e che l'immobile per il quale si chiede l'esenzione sia sede di dimora abituale, è ingiustificato e irragionevole; ancor più nella misura in cui ciò comporta l'impossibilità anche per l'altro coniuge di fruire dell'esenzione. A nulla varrebbe opporre eccezioni relative al caso del coniuge che, pur trasferendo la residenza in un immobile sito in un comune diverso dall'altro coniuge, continui, di fatto, a dimorare insieme al coniuge (e ai familiari) nell'altro comune. A parte il fatto che in tale ultima evenienza non risulterebbe integrato il requisito richiesto per l'esenzione dall'art. 13 co. 2 della “dimora abituale nell'immobile”, ma laddove venisse offerta possibilità al contribuente di dimostrare le ragioni sottese al trasferimento della residenza in un comune diverso e la dimora abituale nell'immobile ivi situato, tale problematica non avrebbe neppure ragione di porsi.
È la stessa Amministrazione finanziaria, d'altra parte, ad aderire alla lettura appena fornita con la Circ. n. 3/DF/2012, par. 6.
Si ritiene, dunque, che l'interpretazione fornita dalla Cassazione non possa trovare accoglimento e che sia necessario un repentino revirement giurisprudenziale. In ogni caso, si ritiene che ogni tentativo di negare l'esenzione IMU sull'abitazione principale ad uno solo o ad entrambi i coniugi residenti in comuni diversi debba passare attraverso un intervento legislativo che espressamente sancisca tale principio a fronte di una normativa che, allo stato attuale, non lascia spazio a dubbi laddove interpretata sistematicamente e in aderenza al dettato costituzionale. Qualora, invece, il legislatore intendesse accogliere l'interpretazione della Cassazione, sarebbe d'uopo sancire l'obbligo in capo all'Amministrazione di avviare una fase di contraddittorio preventivo nel caso in cui si voglia negare l'esenzione IMU al coniuge residente in un comune diverso, affinché il contribuente possa dimostrare le ragioni giustificatrici di una diversa residenza e la dimora abituale nell'immobile per il quale si chiede l'esenzione. |