Risoluzione del contratto di locazione di immobili ad uso commerciale e valutazione della gravità dell'inadempimento
28 Maggio 2021
La valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore va fatta secondo il criterio generale di cui all'art. 1455 c.c. e non secondo il diverso criterio, stabilito per le sole locazioni di immobili destinati ad uso abitativo dall'art. 5 della l. 392/1978, salva la facoltà del giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui al menzionato art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto.
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