SRL a ristretta base azionaria: escluse dall'unitarietà dell'accertamento previsto dal d.lgs. n. 218/1997

14 Gennaio 2022

La previsione normativa di cui all'art.4, comma 2 del d.lgs. n. 218/1997 riferita all'unitarietà dell'accertamento in capo alla società e ai soci non è applicabile alle società di capitali a ristretta base societaria, tra cui ovviamente le Srl. Lo ha disposto la Corte di Cassazione in concomitanza dell'ordinanza n. 37193 del 29 novembre 2021. Si tratta di una pronuncia non di poco conto poiché esclude il comparto riconducibile alle società di capitali, dalla possibilità di definizione unica e concomitante dell'accertamento sia per la società sia per i singoli soci, sia per gli associati in osservanza a quanto previsto dal richiamato d.lgs. n. 218/1997.
Massima

La previsione normativa di cui all'art.4, comma 2 del d.lgs. n. 218/1997 riferita all'unitarietà dell'accertamento in capo alla società e ai soci non è applicabile alle società di capitali a ristretta base societaria, tra cui ovviamente le Srl. Lo ha disposto la Corte di Cassazione in concomitanza dell'ordinanza n. 37193 del 29 novembre 2021. Si tratta di una pronuncia non di poco conto poiché esclude il comparto riconducibile alle società di capitali, dalla possibilità di definizione unica e concomitante dell'accertamento sia per la società sia per i singoli soci, sia per gli associati in osservanza a quanto previsto dal richiamato d.lgs. n. 218/1997. L'orientamento palesato dai giudici di Palazzaccio inasprisce ulteriormente la possibilità di definizione o meglio di regolarizzazione della questione impositiva riferita ad un accertamento notificato dall'ADE nei confronti di una società di capitali a ristretta base societaria. Pertanto, in ottemperanza all'orientamento espresso dai giudici di Palazzaccio nell'Ordinanza in commento, in caso di istanza di accertamento con adesione della Srl accertata, di cui al richiamato d.lgs. n. 218/1997, l'eventuale definizione tributaria della società di capitali con l'ufficio impositore, non è estensibile e, pertanto, non ha effetti nei confronti dei soci accertati in qualità di persone fisiche

Il caso

Nei fatti l'Agenzia delle Entrate chiedeva la cassazione della sentenza con la quale la CTR delle Marche, accogliendo l'appello di una contribuente e in riforma della pronuncia di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento con cui alla contribuente stessa era stato rideterminato, ai fini Irpef, il reddito relativo all'anno d'imposta 2004. In particolare, l'atto impositivo era stato emesso all'esito della definizione dell'accertamento - con adesione, che per il 2004 aveva attinto la S.r.l. (a ristretta base partecipativa) di cui la contribuente era socia. I giudici tributari di prime cure avevano respinto le ragioni addotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo. La CTR Marche, in sede di gravame, ribaltando il giudicato di primo grado aveva accolto l'appello dell'ufficio impositore, annullando il ricorso introduttivo.

La questione

In particolare, i giudici tributari di appello avevano ritenuto irrituale l'accertamento condotto nei confronti della contribuente poiché effettuato in deroga espressa a quanto disposto dalla previsione normativa di cui all'art. 4 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, avverso la sentenza di appello l'ADE ricorreva in cassazione al fine di ivi evidenziare la violazione nonché falsa applicazione della previsione normativa di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 218/1997.

La soluzione giuridica

L'orientamento espresso dagli Ermellini nell'Ordinanza in commento trova la sua ratio in considerazione del tenore testuale del più volte richiamato art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 218/1997 in cui è disposto testualmente: “Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio”.

Da una lettura testuale della previsione normativa sopra richiamata è di tutta evidenza come la stessa fa riferimento unicamente alle società di persona, ossia, ad una ben precisa tipologia di società, non certo riconducibili alle società di capitali, tra cui rientrerebbe la Srl. Ne deriva, la possibilità di applicazione dell'unitarietà dell'accertamento prevista dal più volte richiamato art.4, comma 2 del d.lgs. n. 218/1997 unicamente in favore della tipologia di società da esso menzionate. Ossia, le imprese familiari di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917/86, ovvero, azienda coniugale esercitata “non in forma societaria”. Per cui, l'applicazione testuale della previsione normativa sopra richiamata, non permette l'estensibilità della stessa al comparto riconducibile alle società di capitali poiché non menzionate dal d.lgs. n. 218/1997.

I giudici di Legittimità, dunque, hanno accolto la richiesta di cassazione del giudicato di seconde cure così come depositato dalla CTR Marche e proposto dall'ADE ricorrente, precisando che, nel caso di specie, la denuncia di irritualità dell'accertamento con adesione evidenziata in sentenza dal giudice d'appello, non ha tenuto conto che, la menzionata previsione normativa (art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 218/1997) oltre che ai soggetti individuali esercenti un'impresa o una professione, può essere applicata unicamente alle società di persone, tra cui ovviamente non può annoverarsi la società di capitale a ristretta base partecipativa.

Osservazioni

Ne deriva che, la sopravvenuta definizione dell'accertamento formalizzata per la società di capitale, in concomitanza non neutralizza gli effetti dell'accertamento mosso dall'ADE nei confronti dei singoli soci, in qualità di persone fisiche, precludendo pertanto l'unitarietà dell'accertamento di cui al più volte menzionato art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 218/1997.

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