Variazione anagrafica efficace nei confronti dell'Erario decorsi trenta giorni dalla comunicazione del contribuente
14 Febbraio 2022
Massima
In tema di notificazioni degli atti tributari da parte dell'Agenzia delle entrate, la variazione di indirizzo ha efficacia decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione da parte del contribuente. Non rileva, pertanto, il giorno in cui il funzionario comunale competente perfeziona l'adempimento amministrativo previa annotazione della intervenuta variazione anagrafica nell'apposito registro. È quanto ha disposto la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 41137 del 22 dicembre 2021. Si tratta di una pronuncia non di poco conto in considerazione del notevole contenzioso tributario alimentato spesso dalla lamentata mancata notifica da parte del contribuente, di avvisi di accertamento prodromici rispetto alla successiva procedura di esecuzione forzata di cui al d.P.R. 602/1973, art. 52 e ss. Non è insolito che l'ADE effettui la notifica degli avvisi di accertamento presso il vecchio luogo di residenza del contribuente, pur avendo, quest'ultimo, già ottemperato alla comunicazione di variazione della propria residenza anagrafica. Rileva, nel caso di specie, il richiamo espresso degli Ermellini alla normativa di riferimento che regola la notifica degli atti tributari da parte degli uffici finanziari in caso di variazione di residenza da parte del contribuente. Il caso
Nella circostanza, il contribuente lamentava, in sede di prime cure, la mancata notifica dell'atto presupposto che aveva successivamente legittimato l'iscrizione a ruolo della debenza erariale, nonché, l'emissione della cartella esattoriale. In particolare, pur provando il contribuente, nel caso, un professionista, di avere comunicato ex ante la variazione di residenza ben oltre i trenta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, la CTP adita rigettava il ricorso introduttivo confermando la pretesa dell'ufficio. I giudici tributari di appello, diversamente, ribaltavano il giudicato di prime cure ritenendo fondati i motivi di appello mossi dal professionista appellante. Ricorreva in Cassazione l'ADE affidandosi a due specifici motivi di ricorso ex art. 360 e ss c.p.c. La questione
La questione posta al vaglio dei giudici di Legittimità rinviene, nel caso di specie, dalla impugnazione di una cartella di pagamento riconducibile alla presunta notifica di un avviso di accertamento IVA e IDD da parte dell'ADE effettuata presso il vecchio luogo di residenza del contribuente. La soluzione giuridica
Decorrenza dei trenta giorni dalla comunicazione di variazione della residenza anagrafica.
Con riferimento alla questione impositiva posta al vaglio dei giudici di Palazzaccio, questi, hanno disposto nel caso di specie, la nullità insanabile della notifica effettuata dall'ADE avente ad oggetto l'avviso di accertamento presupposto. In particolare, gli Ermellini hanno rilevato l'intempestività della notifica avvenuta presso il vecchio indirizzo del contribuente, pur avendo, quest'ultimo, effettuato la comunicazione di variazione anagrafica da oltre trenta giorni. La previsione normativa di cui all'art. 60, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 600/1973, nella sua versione ratione temporis applicabile, dispone che la notificazione deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del soggetto destinatario dell'atto impositivo; mentre, il successivo comma 3 dello stesso art. 60 d.P.R. n. 600/1973 aggiunge che le modificazioni e le variazioni di indirizzo hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Quando si parla di “avvenuta variazione” deve farsi riferimento al giorno dell'invio della comunicazione avente ad oggetto la variazione di indirizzo riferito al luogo di residenza del contribuente. È questo il dies a quo da cui fare decorrere i trenta giorni oltre i quali la variazione può dirsi efficace con conseguente valenza giuridica ai fini di eventuali successive notifiche. Pertanto, a nulla rileva il perfezionamento formale effettuato ex post avente ad oggetto l'iscrizione effettuata dal funzionario comunale previa annotazione della nuova residenza anagrafica nell'apposito registro. Infatti, è difficile pensare che il decorso di un termine comunque dilatorio richiamato dall'art. 60, comma 1 del d.P.R. n. 600/1973 possa dipendere da un mero adempimento burocratico quale l'annotazione della sopravventa variazione anagrafica ad opera del funzionario comunale preposto.
In effetti, l'onere del contribuente è unicamente quello di dare comunicazione della intervenuta variazione o modificazione dell'indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina. Il fatto dunque, che la norma sopra richiamata preveda che la variazione di residenza esplichi la propria efficacia solo una volta decorsi trenta giorni dalla comunicazione si giustifica unicamente in un'ottica di tutela, in una prospettiva di equa osservanza delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici, tanto del soggetto notificante quanto del contribuente quale soggetto destinatario della notifica. Ne deriva che, nel caso in cui il termine di trenta giorni per procedere alla notifica presso il vecchio indirizzo fosse fatto decorrere dall'adempimento meramente amministrativo del funzionario comunale avente ad oggetto l'annotazione della sopravvenuta variazione di residenza, risulterebbe in tal caso assolutamente incerto il dies a quo da cui fare partire l'efficacia della nuova residenza e quindi, la decorrenza dei trenta giorni di cui al richiamato art. 60 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973 poiché subordinato ad una data assolutamente incerta e, pertanto, difficilmente conoscibile, tanto per il contribuente che per l'ufficio impositore. Per i giudici di Cassazione, una volta effettuata la comunicazione di variazione della residenza anagrafica presso il Comune competente il contribuente è ben consapevole che nei successivi trenta giorni è ancora esposto a possibili notifiche presso la vecchia residenza; tuttavia, il contribuente sarà altresì consapevole che una volta decorsi i trenta giorni decorrenti dalla formalizzazione della comunicazione di variazione, il nuovo indirizzo produrrà i suoi effetti anche nei confronti dell'ufficio impositore o meglio degli uffici finanziari, a nulla servendo il vecchio indirizzo di residenza che non potrà e non dovrà più essere preso in considerazione dall'ufficio in caso di notifiche di atti tributari. In tal caso, vale secondo gli Ermellini la presunzione secondo cui nell'arco dei trenta giorni utili l'ufficio dell'anagrafe abbia adempiuto agli oneri di annotazione della nuova residenza nei propri registri nonché di pubblicità nei confronti di terzi relativamente alla nuova residenza anagrafica del contribuente. Osservazioni
Nel caso di specie, può dirsi condivisibile l'orientamento palesato dai giudici di Legittimità i quali in osservanza ai principi normativi sopra richiamati hanno disposto la nullità insanabile della notifica avente ad oggetto l'avviso di accertamento prodromico rispetto alla cartella di pagamento opposta dal professionista in sede di prime cure. In particolare, il contribuente già nel giudizio di primo grado ha documentato di avere assolto alla comunicazione di variazione della propria residenza in data 17/11/2008; la presunta notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ADE è avvenuta solo in data 19/12/2008 presso il vecchio luogo di residenza. Pertanto, oltre i trenta giorni utili previsti dal d.P.R. n. 600/1973, art. 60. Va da sé, l'obbligo da parte dell'ufficio impositore di utilizzare il nuovo indirizzo di residenza del professionista in sede di notifica dell'atto impositivo. La nullità insanabile dell'avviso di accertamento IVA E IDD prodromico rispetto alla successiva iscrizione a ruolo ha inevitabilmente travolto la legittimità del ruolo stesso nonché della cartella di pagamento emessa dall'ADER notificata, quest'ultima, presso la nuova residenza anagrafica del contribuente. |