Agevolazione prima casa al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco

Matteo Pillon Storti
24 Giugno 2022

L'obbligo di trasferimento della residenza anagrafica nel comune in cui si trova l'immobile oggetto della cd. agevolazione prima casa vige anche per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Non è possibile riconoscere a questi alcuna eccezione in merito, dato che il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco non è equiparabile alle forze armate e/o alle forze di polizia di ordinamento civile e/o militare per le quali è prevista una specifica eccezione sul tema.
Massima

L'obbligo di trasferimento della residenza anagrafica nel comune in cui si trova l'immobile oggetto della cd. agevolazione prima casa vige anche per il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Non è possibile riconoscere a questi alcuna eccezione in merito, dato che il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco non è equiparabile alle forze armate e/o alle forze di polizia di ordinamento civile e/o militare per le quali è prevista una specifica eccezione sul tema.

Questo è quanto chiarito dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 4839/2022.

Il caso

La controversia alla base del sentenza in commento origina da un ricorso presentato dagli eredi di un contribuente – Vigile del Fuoco – al quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato una maggiore imposta di registro dovuta, derivante dalla revoca dell'agevolazione prima casa, in passato usufruita dal contribuente stesso.

L'ufficio, nello specifico, contestava il mancato trasferimento della residenza anagrafica del contribuente nel comune ove era situato l'immobile oggetto dell'agevolazione suddetta.

Il contribuente, di contro, giustificava la propria posizione sostenendo la validità, al suo caso specifico (in quanto Vigile del Fuoco), dell'esenzione prevista dalla legge per le forze armate e per le forze di polizia.

Le commissioni tributarie – provinciale e regionale – chiamate a giudicare questo caso accoglievano i ricorsi del contribuente. I giudici ritenevano effettivamente esonerato il contribuente, in quanto appartenente al corpo dei VV.FF., dall'obbligo di trasferimento della residenza nel comune ove era ubicato l'immobile oggetto dell'agevolazione prima casa.

L'amministrazione finanziaria faceva ricorso in Cassazione, la quale ha deciso con l'ordinanza n. 4839/2022, accogliendo il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR competente.

La questione

In particolare la Suprema Corte ha chiarito l'impossibilità di equiparare, ai fini dell'agevolazione prima casa, l'appartenenza al Corpo dei Vigili del Fuoco con l'appartenenza alle forze armate e/o alle forze di polizia.

In secondo luogo, la Cassazione ha specificato, ai fini dell'agevolazione prima casa, la necessità di dimostrare l'avvenuto trasferimento di residenza nel comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'agevolazione esclusivamente tramite le risultanze dei dati anagrafici. Non è possibile la dimostrazione di tale trasferimento sulla base di dati “di fatto”, come ad esempio documenti di spesa intestati al soggetto contestato.

La soluzione giuridica

Com'è noto l'acquisto della cosiddetta “prima casa” può beneficiare, a precise condizioni, di alcune particolari agevolazioni di natura fiscale.

Evitando di entrare nel dettaglio delle aliquote applicabili, in questa sede ci si limita a ricordare che, al manifestarsi di determinate condizioni, la normativa tributaria prevede l'applicazione dell'imposta di registro, dell'Iva, nonché delle imposte ipotecarie e catastali in misura ridotta rispetto ai casi ordinari.

Per aderire all'agevolazione prima casa è necessario, fra le altre cose che:

  1. l'immobile oggetto della compravendita sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o decide si stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza oppure, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui risulta ubicata la sede dell'attività del soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
  2. nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  3. nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione.

Ai fini del presente commento è importante evidenziare l'esistenza di una specifica esenzione normativa riguardante l'obbligo di variazione di residenza suddetto.

Ai sensi dell'art. 66 L. 342/2000, infatti: Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.”.

Il personale delle forze suddette, quindi, è espressamente escluso dall'obbligo di trasferire la residenza anagrafica nel comune nel quale è ubicato l'immobile “prima casa”.

Nel caso in questione, il contribuente - confermato dalle sentenze dei giudici di merito – riteneva valida l'esenzione suddetta anche per il personale in servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, al quale egli risultava appartenere, al momento dell'acquisto dell'immobile “prima casa”.

La Cassazione sul caso specifico ha specificato, innanzitutto, l'erroneità nel riconoscere l'esonero di cui all'art. 66 L. 342/2000 anche al personale appartenente ai VV.FF.

È infatti errato ritenere l'appartenenza al corpo dei Vigili del Fuoco equiparabile all'appartenenza alle forza armate e/o alle forze di polizia (di ordinamento civile e militare),beneficiarie delle agevolazioni previste dall'art. 66 suddetto.

Sul tema, inoltre, la Suprema Corte ha confermato la tesi giurisprudenziale secondo la quale in materia fiscale le norme disciplinanti esenzioni e agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, non essendoci spazio al ricorso del criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre ai casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.

In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto errata la decisione del giudice di merito con la quale veniva riconosciuto il trasferimento di fatto della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile, assumendo la residenza anagrafica valore di mera presunzione superabile con idonea prova, come ad esempio il pagamento delle utenze. I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, infatti, spettano soltanto a chi può dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'agevolazione. Tale dimostrazione non può essere data sulla base della residenza “di fatto” o sulla base di altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti di stato civile. La Suprema corte ha inoltre precisato che il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa in sostituzione della certificazione anagrafica.

Osservazioni

L'ordinanza della Cassazione n. 4839/2022, si è soffermata sui seguenti aspetti:

  1. le agevolazioni previste dall'art. 66 L. 342/2000 sono esclusivamente destinate al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile. È escluso da tale agevolazione il personale in forza al corpo dei Vigili del Fuoco.
  2. In materia fiscale le norme disciplinanti esenzioni e agevolazioni non possono essere oggetto di interpretazione estensiva oltre ai casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.
  3. Le agevolazioni fiscali “prima casa” spettano soltanto ai soggetti che dimostrano tramite dati anagrafici di possedere i requisiti previsti dalla norma. Tale dimostrazione non può essere fornita sulla base di altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti di stato civile (es. pagamento utenze domestiche).

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