Tamponamento a catena di veicoli in movimento: quando opera la presunzione di pari colpa?
05 Luglio 2022
Massima
In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità, l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'avvenuta verificazione di un tamponamento a catena e fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte). Il caso
Un motociclista citava in giudizio una compagnia di assicurazioni ed un altro automobilista, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati al proprio motociclo, in occasione del sinistro verificatosi in seguito allo scontro di tre veicoli in movimento. La domanda attorea era rigettata in entrambi i gradi di merito, ritenendo applicabile la presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante venendo in rilievo una ipotesi di tamponamento a catena con veicoli in movimento. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello sul rilievo che non era nota la dinamica del sinistro dal momento che il giudice di merito non aveva accertato se si fosse verificato un tamponamento a catena di veicoli incolonnati. La questione
La questione in esame è la seguente: in tema di tamponamento a catena di veicoli in movimento è necessario che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia? Le soluzioni giuridiche
La sentenza in commento consolida l'orientamento tradizionale di legittimità a mente del quale la presunzione di responsabilità trova applicazione solo nell'ipotesi di tamponamento a catena con veicoli in movimento. Nel caso affrontato, invece, la pronuncia di merito non aveva previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte. Tale preliminare accertamento è fondamentale affinché in tema di circolazione stradale nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trovi applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Invero, costituisce principio non controverso che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 12108/2006). La distanza di sicurezza tra i veicoli deve essere, in termini generali, uguale allo spazio percorso nel tempo intercorrente tra la percezione del pericolo e l'inizio della frenata, tenendo conto dei tempi di reazione del conducente e della relativa distanza tra i veicoli necessaria per la frenata e l'arresto del mezzo, in grado, quindi, di evitare una collisione in caso di brusco rallentamento o di arresto improvviso del veicolo che precede. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. n. 8487/2015). Come noto, ai sensi dell'art. 149 c.d.s.: “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. La distanza di sicurezza tra veicoli viene giustamente considerata dal codice della strada essenziale ai fini della sicurezza e della prevenzione dei sinistri, ma con la previsione solamente del principio generale di distanza di sicurezza, al fine di evitare collisioni e garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del veicolo, senza limiti rigidi (con l'eccezione, appena evidenziata della distanza di 100 metri tra autotreni, fuori dagli abitati, dove sussista divieto di sorpasso a causa di unica corsia) al fine di mantenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza sufficiente ad evitare qualsiasi ostacolo o pericolo collegato alla circolazione Ne Consegue alla disciplina di cui al citato art. 149 codice della strada che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., il conducente del veicolo tamponante resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 6193/2014). Non sono mancate pronunce ad avviso delle quali la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., in caso di collisione tra veicoli, in mancanza di un accertamento concreto del giudice del merito delle rispettive responsabilità, non è esclusa in caso di tamponamento, cioè dalla circostanza che i veicoli procedano nella medesima direzione, e quindi la collisione avvenga da tergo (Cass. n. 14741/2005). Tuttavia, occorre considerare che il pressoché totalitario indirizzo ricordato, il quale esclude la operatività della presunzione dell'art. 2054 c.c., comma 2, in caso di tamponamento, si riferisce, ad ipotesi di scontro tra veicoli in movimento e non ad ipotesi di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile (Cass. n. 2980/1997). Dunque la distanza di sicurezza, che il conducente dell'autoveicolo è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli; pertanto, non è addebitabile alla violazione del dovere di mantenere le distanze di sicurezza il tamponamento di un veicolo che (ad esempio) si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra. Infatti, in tema di circolazione stradale i conducenti dei veicoli sono tenuti a osservare non solo le norme di comportamento espressamente stabilite dalla legge, ma anche quelle di comune prudenza imposte dalle situazioni concrete. Discende, pertanto, dal generale principio dettato dall'art. 140 c.d.s. e dalle generali regole di comune prudenza l'obbligo per ciascun utente della strada di prevedere anche le probabili inosservanze altrui, adeguando la propria condotta e ponendo in essere anche eventuali misure di precauzione correlabili alla prevedibilità per una persona di normale avvedutezza. Accanto all'obbligo generale di cui si è detto, l'art. 141 c.d.s. prevede espressamente quale sia il comportamento che il guidatore deve tenere in relazione alla velocità del veicolo stabilendo che essa debba essere sempre adeguata alle condizioni del mezzo, alle condizioni della strada, alle condizioni del traffico. L'art. 149 c.d.s. impone di osservare la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono in modo da evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli. L'art. 148 c.d.s., infine, detta una serie di prescrizioni al fine di garantire l'esecuzione del sorpasso in sicurezza vietando, tra l'altro, il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento per congestione della circolazione, se a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. In definitiva sia la velocità dei veicoli, sia la distanza di sicurezza (anche laterale in occasione di eventuali manovre di sorpasso) dagli altri veicoli deve sempre essere commisurata alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità in modo tale da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto così da evitare lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata. Vige, quindi, in tutte le fattispecie di tamponamento, la presunzione di responsabilità del veicolo tamponante, salva la facoltà, per il conducente del veicolo tamponante, di fornire la prova liberatoria della imprevedibilità dell'arresto o del rallentamento del veicolo che devono essere conseguenza non di circostanze legate al traffico, come tali sempre prevedibili, ma conseguenza di fattori eccezionali, tali da configurare il caso fortuito o dimostrando, comunque, che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte o che l'evento dannoso è stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dal comportamento colposo del conducente del veicolo tamponato. Osservazioni
Anche in caso di brusca frenata, motivata o meno, del veicolo che precede sussiste la responsabilità del tamponante che ha comunque l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza anche al fine di evitare manovre impreviste o improvvise del conducente del veicolo antistante. L'arresto del veicolo che precede non costituisce evento straordinario ed imprevedibile tale da esonerare da colpa per mancata osservanza della distanza di sicurezza in quanto a tale obbligo non può corrispondere alcuno specifico dovere di comportamento a carico di chi precede, il cui improvviso arresto, persino se effettuato senza preoccuparsi di chi segue, non può essere causa di responsabilità, sia pure a titolo di concorso di colpa, ove sia determinato da necessità della circolazione e, comunque, da cause non volute dal conducente Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna. Appare, quindi, fondamentale, in tale tipologia di sinistri accertare se la colonna di veicoli fosse ferma o in movimento. Occorre anche individuare la scansione temporale tra i diversi tamponamenti in quanto non trovano applicazione i principi evidenziati allorquando tra le due collisioni vi sia un apprezzabile intervallo temporale. Ciò comporta, sul piano delle conseguenze risarcitorie, che ciascun conducente è responsabile dei danni subiti dal veicolo che lo precede ed è pertanto tenuto a sopportare in proprio le spese eventualmente occorse per la riparazione dei danni alla parte anteriore del suo veicolo, mentre ha diritto ad essere risarcito, dal "suo" tamponante, del danno subito alla parte posteriore. La previsione dell'operatività di tale presunzione non impedisce ovviamente, a ciascun conducente di veicolo tamponante di fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al veicolo che precede, prova la cui difficoltà è comunque di tutta evidenza. Ne deriva anche che in tali ipotesi non può trovare applicazione nessuna presunzione di cui all'art. 2054 c.c. per fondare una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo soltanto, e non dall'ultimo, è stato tamponato. La presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. non trova quindi applicazione rispetto al primo ed all'ultimo veicolo della colonna, beneficiando il primo veicolo della presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. nei confronti del veicolo che lo ha tamponato ed essendo gravato, il conducente dell'ultimo veicolo, della medesima presunzione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. a beneficio del conducente del veicolo che lo precedeva e che da lui è stato tamponato. |