I pagamenti dell'amministratore tra indebito oggettivo, soggettivo e arricchimento senza causa: un problema irrisolto

Ladislao Kowalsky
25 Luglio 2022

Cosa accade se l'amministratore condominiale, infedele o “pasticcione”, per pagare i debiti di un condominio, utilizzi le disponibilità economiche estratte dal conto corrente di altri condominii da lui amministrati?
Massima

Non costituisce indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. la situazione in cui l'amministratore, che amministra più condominii, utilizza le risorse dell'uno per pagare debiti dell'altro, poiché, in questa fattispecie, non vi è affidamento dell'accipiens da tutelare; parimenti, non vi è indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., perché il condominio solvens non intendeva pagare il debito, trattandosi di un'iniziativa dell'amministratore priva di legittimazione; la volontà di pagare, infatti, deve essere riferita ai condomini.

Il caso

Nel caso preso in esame dal Tribunale, l'amministratore, attingendo ai fondi di un condominio da lui amministrato, pagava la fornitura dei servizi effettuati ad altro condominio, sempre amministrato dallo stesso. Il primo condominio, quindi, chiedeva alla società fornitrice del servizio la restituzione del consistente importo, rilevando la natura oggettivamente indebita dei pagamenti. Ciò ai sensi dell'art. 2033 c.c.

La società, nel costituirsi, contestava la domanda. Sosteneva di aver incassato legittimamente ed in buona fede le somme che gli erano state versate a fronte di prestazioni che la stessa aveva effettuato.

Il Tribunale, con la decisione qui commentata, era chiamato, quindi, a risolvere la controversia sulla base di un presunto indebito oggettivo. La decisione sostiene che la norma di cui all'art. 2033 c.c. è posta a tutela di chi, non essendo debitore, esegue un pagamento. In pratica, chi non ha alcun credito, né nei confronti del solvens né di altri, deve restituire quanto ha percepito.

L'orientamento giurisprudenziale su quest'ultimo punto è consolidato (Cass. n. 7066/2019; Cass. n. 2525/1987, Cass. n. 1690/1984). Nel caso che ci occupa: vi era un rapporto di fornitura; il pagamento veniva effettuato da un soggetto che agiva per incarico dei condomini effettivamente debitori a favore di chi era creditore; il pagamento avveniva con provvista proveniente dal terzo non debitore. Pertanto, viene escluso l'indebito oggettivo sul presupposto dell'esistenza di un credito.

Sostiene il Tribunale che la fattispecie sarebbe da inquadrare nell'ipotesi dell''indebito ex persona debitoris di cui al 2036 c.c. Tuttavia, precisa che nella disposizione di cui al 2036 c.c., oltre all'esistenza di un debito, devono esistere gli altri presupposti relativi alla tutela dell'affidamento dell'accipiens, alla volontà di voler estinguere l'obbligazione da parte del solvens e all'errore scusabile da parte di quest'ultimo. Il tutto ai fini dell'ottenimento della ripetizione.

Nella fattispecie, il pagamento veniva effettuato dall'amministratore privo di legittimazione. Pertanto, il pagamento non poteva essere considerato in capo condomini, privi della volontà di pagare, tant'è che nulla, gli stessi, sapevano del pagamento. Ne consegue, quindi, la mancanza del presupposto dell'errore scusabile. La sentenza conclude escludendo sia l'indebito oggettivo, in quanto vi era un debito da corrispondere, sia il soggettivo, per la mancanza dei presupposti della volontà di pagare e dell'errore. La domanda di restituzione veniva, quindi, rigettata.

La sentenza, a parte l'enunciazione di diritto, non risolve la questione sotto il profilo di fatto relativo all'individuazione di chi fosse tenuto alla restituzione del pagamento. Si limita, peraltro, come da domanda, a stabilire che la società creditrice convenuta non era tenuta alla restituzione di quanto percepito dovendosi escludere, nei confronti di quest'ultima, sia un indebito ripetibile (artt. 2033 e 2036 c.c.) che l'ingiustificato arricchimento ancorché si riconosca l'esistenza di pronunce di merito difformi.

La questione

L'aspetto di interesse, ai fini della soluzione della controversia esaminata, sta - come anticipato - nell'individuare chi sia legittimato passivo e l'azione relativa attraverso la quale il solvens possa recuperare le somme che abbia indebitamente corrisposto. Si tratta, pertanto, di considerare proprio gli aspetti esaminati dalla sentenza qui commentata. Come la stessa riferisce, infatti, esiste giurisprudenza difforme.

Sul punto la Cassazione, con sentenza che non viene citata dal Tribunale, si era pronunciata poco prima (Cass. n. 24976/2020). Nell'ipotesi considerata dal Supremo Collegio (identica sotto il profilo di fatto rispetto a quella esaminata dal Tribunale), dal conto del condominio solvens, l'amministratore aveva prelevato le somme per pagare le forniture di combustibile effettuate ad altri condominii. Nel giudizio di primo grado, sempre il Tribunale di Milano così come nella sentenza qui commentata, aveva rigettato la domanda. La Corte d'Appello, al contrario, aveva riformato la decisione riconoscendo l'ipotesi dell'indebito oggettivo e, pertanto, il buon diritto del condominio pagante di avere in restituzione le somme sottratte al proprio conto corrente. Tale decisione, come detto, veniva confermata dal Supremo Collegio. In questa sentenza, l'aspetto valorizzato era relativo al fatto che i presupposti dell'indebito soggettivo (debito altrui, volontà di estinguerlo e spontaneità del pagamento), devono sussistere in capo al solvens. Nell'ipotesi costui è rappresentato dai condomini e non dall'amministratore mero mandatario. Ne consegue che non può sussistere indebito soggettivo nel caso di pagamento, quando un soggetto adempia un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore. Tale pagamento, infatti, non è effettuato in situazione di errore.

Da qui, l'evidente contrasto giurisprudenziale. Il Supremo Collegio, contrariamente al Tribunale di Milano, ritiene che il condominio ha effettuato un pagamento privo di una qualsiasi causa, così confermando ipotesi dell'art. 2033 c.c. Nella fattispecie, infatti, vi è stato un pagamento nei confronti di chi non era creditore.

Concordano, invece, i due arresti nell'escludere l'indebito soggettivo attesa la mancata volontà in capo ai condomini (solvens) di effettuare il pagamento.

Le soluzioni giuridiche

Indubbiamente, la prima questione da risolvere è quella relativa alla distinzione tra indebito soggettivo ed oggettivo. Nel caso che ci occupa, il Tribunale di Milano, peraltro seguendo una consolidata giurisprudenza sopra richiamata, ritiene l'indebito oggettivo solo quello nel quale non ci sia alcun debito né del solvens (ovviamente) né di altri. Se si ritenesse, quindi, che l'ipotesi esaminata vada sussunta alla fattispecie di cui all'indebito soggettivo, atteso che non risulta esistere l'errore scusabile, dovrebbe trovare applicazione il comma 3 dell'art. 2036 c.c. (Trib. Milano 7 gennaio 2011, n. 140). Lo stesso prevede la surroga del solvens nella posizione del creditore effettivo con facoltà, pertanto, di agire per il recupero nei confronti dell'effettivo debitore. Tuttavia, questa soluzione risulta essere esclusa dalla decisione del Supremo Collegio. Manca, nel caso, infatti, la volontà del solvens di pagare (da intendersi il condominio e non l'amministratore mero esecutore del pagamento). Né è rilevante che le somme corrisposte dall'amministratore mandatario fossero dallo stesso imputate a pagamenti di crediti che la società fornitrice dei servizi aveva effettivamente nei confronti di altri condominii amministrati dallo stesso amministratore. Tale circostanza, infatti, non è idonea a porsi come ragione dell'ipotetico errore del condominio pagante. Si ribadisce, infatti, che per l'ipotesi di cui all'art. 2036 c.c. è necessario che il solvens adempia nell'erronea convinzione di estinguere una altrui o propria obbligazione. Ciò non si può desumere dal mero pagamento di un altrui credito. Deve concludersi, pertanto, che l'accipiens ha ricevuto un pagamento privo di iuxta causa ex art. 2033 c.c. come testualmente nella motivazione della sentenza del Supremo Collegio. Viene pertanto confermata la sentenza della Corte d'Appello di Milano.

Osservazioni

Il contrasto giurisprudenziale che vede - come detto - confrontarsi gli orientamenti del Tribunale contrari a quelli della Corte d'Appello di Milano come confermato dalla Cassazione, comporta la difficoltà di individuare il legittimato passivo dell'azione di restituzione. Da una parte, infatti, il legittimato passivo viene individuato (secondo la soluzione di legittimità che accredita l'ipotesi di indebito oggettivo) nel percettore del pagamento (accipiens). Nella sentenza del Tribunale qui commentata che esclude la legittimazione dell'accipiens, sembra, invece, venire individuato nel terzo beneficiato dal pagamento (la sentenza, infatti, si limita a rigettare la domanda, senza individuare il legittimato passivo). Ciò sulla base del comma 3 dell'art. 2036 c.c., che prevede, qualora la ripetizione non sia ammessa (per esempio in mancanza dell'errore scusabile), la surroga a favore del solvens con la conseguente legittimazione passiva del beneficiario (nel caso, il condominio effettivo debitore). Tra l'altro, la soluzione comporta anche diverse conseguenze sulla domanda. L'azione di indebito oggettivo ha un ordinario termine di prescrizione decennale mentre quella di pagamento della somministrazione del servizio quale prestazione periodica ex art. 2948, n. 4), c.c., è soggetta alla prescrizione quinquennale. Nell'applicazione pratica di quanto esposto, quindi, il solvens potrebbe ottenere il pagamento dall'accipiens nell'indicato arco temporale decennale. A quel punto, l'accipiens nuovamente creditore (considerato che tali vicende, come nel caso, emergono a distanza di anni) potrebbe trovarsi esposto ad una eccezione di prescrizione con la conseguente perdita del credito.

Un'ultima osservazione: le soluzioni date, a qualsiasi si aderisca, comportano l'esclusione nel caso dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. atteso il carattere sussidiario di quell'azione.

Riferimenti

Ruperto, La giurisprudenza sul codice vivile coordinata con la dottrina, Milano, 2012, 29;

Bianca, Diritto civile, Milano, 2012, 800;

Tarantino, Il pagamento del condominio che estingue crediti sussistenti tra il terzo e altri condominii amministrati dallo stesso amministratore costituisce indebito oggettivo, in Diritto & giustizia, 2020, fasc. 216, 2 maggio 2019;

Bordolli, Non è lecito il comportamento dell'amministratore che paga un fornitore con denaro riferibile ad un condominio, per debiti contratti, tuttavia, da altro condominio, anche se amministra entrambi i caseggiati, in Diritto.it, 25 gennaio 2021;

Dolce, Amministratore di più edifici: come si gestisce l'indebito soggettivo e oggettivo tra condominii, in Quotidiano de IlSole24ore Condominio, 7 aprile 2022.