Riconoscimento del superbonus 110 per il condominio minimo

Redazione scientifica
04 Luglio 2022

Superbonus - interventi antisismici e di efficientamento energetico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un edificio che costituisce un "condominio minimo"

Il caso di specie

In un condominio, Tizia è proprietaria di due immobili (categoria A/2 e C/6); nel medesimo fabbricato, inoltre, sono presenti altri 3 immobili (categoria A/2, C/2 e C/6) di proprietà del marito. La superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50%. Premesso ciò, l'Istante, congiuntamente al marito, intende effettuare la demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, rientrante nella "ristrutturazione edilizia" ex articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, realizzando interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio nonché antisismici usufruendo delle agevolazioni previste per il Superbonus. Ai fini della cessione del credito, l'istante sottolinea che trattandosi di un "condominio minimo" non è stato richiesto un codice fiscale né è stato nominato un amministratore, ma è stata sottoscritta una scrittura privata con la quale si prevede che le spese verranno sostenute da ciascun condòmino nella misura del 50% del totale e che l'Istante provvederà ad effettuare gli adempimenti necessari. Tanto premesso, con il presente interpello, l'istante ha chiesto al Fisco la possibilità di usufruire delle agevolazioni per i lavori in oggetto e, in particolare, il limite di spesa ammesso al Superbonus.

Aspetti fiscali

Con la citata circolare n. 24/E del 2020 è stato ricordato che nel caso di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (cd. "condominio minimo") risultano, comunque, applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

La Soluzione del Fisco

Secondo l'Agenzia dell'Entrate, al fine di beneficiare del Superbonus, per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti in relazione agli interventi effettuati su parti comuni dell'edificio. In tal caso, le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o di entrambi i condòmini, che effettua, ovvero effettueranno anche i correlati adempimenti. Ciascun condòmino, inoltre, indipendentemente dalla scelta operata dall'altro, potrà decidere di beneficiare direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Quanto ai limiti di spesa, con riferimento alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili a servizio dell'edificio, il limite di spesa ammesso al Superbonus, è pari a 27.273 euro ed è commisurato all'intervento effettuato sull'edificio. Infine, il Fisco ammette anche che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Pertanto, nel caso di specie, l'Istante potrà fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per l'installazione delle grate qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati.

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