CCNL Metalmeccanici e Accordo di rinnovo: ulteriori approfondimenti
20 Settembre 2017
Introduzione
Facendo seguito al precedente contributo con il quale è stata fornita una prima panoramica dell'Accordo di rinnovo firmato il 26 novembre 2016, si procede ad un'ulteriore disamina tramite nuovi approfondimenti anche in considerazione delle precisazioni che le Parti firmatarie dell'Accordo hanno concordato durante le sessioni tecniche (Accordo RSU 5 luglio 2017, Accordo RLS 5 luglio 2017), intercorse successivamente alla firma dell'Ipotesi di Accordo, finalizzate alla stesura del nuovo testo contrattuale.
Infatti, fermo restando quanto pattuito nell'Accordo firmato il 26 novembre 2016 e come avviene in occasione di ogni nuovo accordo di rinnovo, si è reso anche necessario adeguare il testo contrattuale all'evoluzione normativa sviluppatasi nel corso degli anni di vigenza del precedente, ossia dal 2013 in avanti. Diritti sindacali
In tema di Diritti Sindacali, così come da impegni presi, le Parti hanno riallineato e armonizzato il testo del CCNL con quanto previsto dal Testo Unico del 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza, adempiendo, quindi, a quanto il TU demanda alla regolamentazione contrattuale.
A tale riguardo, oltre a modifiche di semplice aggiornamento, ove necessario, dei contenuti degli articoli facenti parte della Sezione seconda, sono interessanti gli accordi definiti in materia di regolamentazione della costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e di regolamentazione per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che costituiscono rispettivamente gli allegati 4) e 5) al nuovo testo del CCNL.
Le regolamentazioni definite nei due specifici accordi si applicano alle procedure elettorali indette a partire dall'1 settembre 2017. Questi documenti oggi sono il primo riferimento per la regolamentazione dell'elezione della RSU e del/i RLS integrando quanto disciplinato dal Testo Unico del 10 gennaio 2014. Si allegano i testi degli accordi citati. Tipologie contrattuali
Questa sezione non è stata oggetto di modifiche negoziali ma esclusivamente di un'attività di armonizzazione sulla quale è opportuno soffermarsi con particolare riferimento al nuovo testo dell'art. 4 “Tipologie contrattuali” che disciplina integrando la normativa vigente, ora contenuta complessivamente nel D.Lgs. n. 81/2015, le fattispecie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
In particolar modo, è stato adeguato il testo contrattuale con leggere modifiche di riallineamento al D.Lgs. n. 81/2015 e non più alla normativa previgente.
È opportuno evidenziare le principali modifiche.
Alla lettera A) “Contratto di lavoro a tempo determinato” è stato eliminato il nono comma che disciplinava, ai sensi della normativa previgente, i termini ridotti di intervallo nella successione dei contratti a termine nonché la “Nota a verbale al sesto e nono comma” in quanto non più coerenti con la normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato.
Interessante rilevare che i primi due commi della lettera D) “Lavoro in somministrazione” sono stati abrogati per cui, per quanto concerne il lavoro in somministrazione, il CCNL oggi regolamenta esclusivamente il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore somministrato (ribadendo in questo senso quanto già previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015) e l'istituto del Premio di Risultato che, se non specificatamente contemplato e definito dagli accordi aziendali istitutivi dello stesso, deve essere riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in missione alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più missione a termine. Orario di lavoro
Alla regolamentazione prevista per l'Orario plurisettimanale, contenuta nell'art. 5 “Orario di Lavoro”, è stata apportata una modifica consistente nella necessità di concordare con la RSU le modalità di recupero, per realizzare la media delle 40 ore settimanali al termine dei 12 mesi dall'attivazione dell'orario plurisettimanale. Questa modifica, comunque, lascia impregiudicata la possibilità, in capo all'azienda, di attivare l'orario plurisettimanale nel rispetto del preventivo esame con la RSU competente che comunque s'intende esaurito decorsi dieci giorni dalla data dell'incontro indicata nella convocazione aziendale.
Permessi Annui Retribuiti (PAR). È stato posticipato al mese di settembre il termine entro cui poter fare l'esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU per la programmazione collettiva sino a cinque giornate di PAR ed è stata eliminata la possibilità di monetizzare sino a tre delle cinque giornate di PAR eventualmente programmate collettivamente che nel previgente testo era presente in via residuale.
All'interno dell'art. 5 sono stati inseriti quattro paragrafi attinenti rispettivamente i nuovi istituti della Banca del Tempo, della Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, del Lavoro agile e delle Ferie e PAR solidali su cui le Parti, condividendo lo spirito e la finalità degli stessi e prendendo atto, altresì, dell'impossibilità per diversi motivi, salvo che per la Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro la cui applicazione viene demandata in sede aziendale tramite specifici accordi tra azienda e RSU, di arrivare ad una puntuale regolamentazione, si sono riservate di rimandare ad un momento successivo l'eventuale definizione degli stessi. Nell'ambito del presente rinnovo, come già ampiamente commentato, questa parte è sicuramente quella più innovativa ed è quella che, peraltro, sta suscitando maggior interesse non solo tra le parti direttamente coinvolte nell'applicazione del nuovo CCNL (aziende e lavoratori) ma, soprattutto, anche tra gli addetti ai lavori.
Previdenza Complementare Le Parti, oltre a concordare un significativo aumento della contribuzione a carico dell'azienda che è passata dall'1 giugno 2017 al 2% del minimo contrattuale sempre che il lavoratore a suo carico versi una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale, hanno condiviso una dichiarazione politica, in calce all'articolo 15, in cui s'impegnano a sollecitare interventi legislativi finalizzati allo sviluppo dei Fondi negoziali anche introducendo modifiche legislative che introducano una minore tassazione dei rendimenti finanziari e che favoriscano gli investimenti nell'economia reale in modo da consentire migliori rendimenti finanziari, fermo restando un impianto di garanzie a tutela del risparmio previdenziale e della sua rivalutazione.
Assistenza sanitaria integrativa L'intervento sull'Assistenza sanitaria integrativa è ancor più incisivo rispetto al pur significativo intervento svolto sulla Previdenza complementare.
Infatti, a decorrere dall'1 ottobre 2017 tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti non coperti da polizza sanitaria integrativa aziendale (contrattata o unilateralmente riconosciuta dall'azienda) devono essere iscritti al fondo sanitario nazionale di categoria MètaSalute.
I suddetti lavoratori entreranno in copertura assicurativa dall'1 ottobre 2017 e, pertanto, non sconteranno i tre mesi di carenza precedentemente previsti per i nuovi aderenti.
Rientrano nell'ambito di applicazione tutti i lavoratori non in prova:
La copertura spetta anche ai lavoratori (rientranti nelle precedenti casistiche) in aspettativa per malattia, in Cassa Integrazione Guadagni in tutte le sue tipologie e in congedo parentale.
In caso di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo intervenuto successivamente alla data del 30 settembre 2017 per i lavoratori che beneficiano della Naspi, le aziende devono garantire all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro una copertura sino ad un massimo di 12 mesi (156 euro).
Come noto, resta salva la facoltà del singolo lavoratore di non aderire a MètaSalute, in questo caso la rinunzia dovrà essere prodotta in forma scritta e consegnata al datore di lavoro.
Per quanto concerne le aziende che già hanno in essere una polizza aziendale contrattata o riconosciuta unilateralmente che non copre tutti i lavoratori, sono tenute ad iscrivere a MètaSalute i lavoratori privi di copertura.
A livello aziendale, in presenza di una polizza aziendale contrattata, per i lavoratori già coperti si procederà ad una armonizzazione dei contenuti della polizza al fine di adeguare entro il 31 dicembre 2017 la contribuzione a carico dell'azienda in misura non inferiore a 156 euro/anno. Inoltre, sempre a decorrere dall'1 ottobre, la polizza aziendale riconosciuta unilateralmente dovrà prevedere una contribuzione a carico azienda non inferiore a 156 euro/anno.
Le polizze sanitarie integrative dovranno garantire nell'ambito dei 156 euro/anno a totale carico dell'azienda anche la gratuità delle prestazioni per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari a carico.
Welfare Rispetto a quanto già commentato nel nostro precedente approfondimento, le Parti hanno ulteriormente precisato che i valori riconosciuti come welfare per gli anni 2017, 2018 e 2019, rispettivamente pari ad euro 100, 150 e 200, sono omnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Inoltre viene, altresì, precisato che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i valori sopra riportati anche nel caso in cui il lavoratore destinasse i suddetti valori al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute. Diritto allo studio
Come abbiamo già avuto modo di specificare, il nuovo art. 8 “Diritto allo studio” assorbe la materia disciplinata dagli artt. 7 e 8 del precedente CCNL e, nel contempo, attua un processo di semplificazione e razionalizzazione delle clausole contrattuali previgenti, coerentemente al quadro legislativo di riferimento, finalizzando il riconoscimento delle ore di permesso già esistenti (150 ore) esclusivamente al conseguimento di un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ) così come recepito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
Tale cambiamento determina che non è più prevista la possibilità di fruire delle “150 ore” per la frequenza di “corsi di cultura generale”.
Si è proceduto ad un riordino definendo una specifica regolamentazione per i permessi retribuiti triennali (pro-capite) pari a 250 ore o a 150 ore in relazione alle tipologie di qualificazione conseguibili. Le regole di carattere “collettivo” sono state confermate (monte ore aziendale e percentuale di assenza contemporanea).
“250 ore di permesso retribuito” Possono essere richieste 250 ore di permesso retribuito pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, per la frequenza di corsi per l'alfabetizzazione e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione degli adulti per il conseguimento del:
Inoltre, possono essere richieste per la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione. In aggiunta il lavoratore potrà fruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova di cui si compone l'esame in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, L. n. 300/1970.
“150 ore di permesso retribuito” Possono ora essere richieste per il conseguimento del diploma liceale o di istruzione tecnica e professionale che per il conseguimento di un titolo legale di istruzione terziaria.
Sono stati eliminati i permessi per i due giorni lavorativi antecedenti gli esami e le 40 ore per la frequenza dell'ultimo triennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Rimane confermato il diritto a permessi retribuiti, in aggiunta alle 150 ore, per tutti i giorni di prova di cui si compone l'esame in applicazione di quanto previsto dall'art. 10, L. n. 300/1970.
Le 150 ore di permesso retribuito pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sono fruibili per la frequenza di corsi (livelli 3 e 4 del QEQ) finalizzati al conseguimento del:
Inoltre possono essere fruite per l'istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7 e 8 del QEQ) alle condizioni sopra esposte per il conseguimento del:
Gli istituti erogatori sono esclusivamente gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o le Università abilitate al rilascio del titolo legale di studio corrispondente. |